Il nostro Codice Etico

1 - Premessa

La Fondazione Ricerca e Innovazione Cardiovascolare (di seguito anche “ETS” o “Fondazione”) persegue finalità di interesse pubblico e di utilità sociale nel settore della ricerca scientifica, con particolare focus nell’ambito della ricerca medica cardiovascolare.

Il presente documento (d’ora in avanti “Codice Etico” o, semplicemente “Codice”) è finalizzato all’individuazione dei comportamenti da adottare da parte dei componenti della Fondazione per prevenire, da un lato, la commissione di comportamenti scorretti e/o illeciti nei confronti di altri soggetti, siano essi appartenenti alla Fondazione o soggetti esterni, e, dall’altro, la commissione di condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Il Codice, adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 1° febbraio 2021, enuncia i principi e i valori etici a cui la Fondazione si attiene nello svolgimento delle proprie attività, rispetto ai quali la stessa pretende la più rigorosa osservanza da parte di tutti i suoi componenti, nonché da parte di tutti coloro che vi cooperino o collaborino con essa per il perseguimento della sua missione.

La Fondazione si impegna altresì a richiamare all’osservanza rigorosa delle disposizioni del presente Codice in tutti i rapporti economici da essa instaurati.

2 - Disposizioni Generali

2.1 Ambito di applicazione e destinatari del Codice Etico

Il presente Codice è volto a disciplinare i comportamenti di tutti i componenti della Fondazione: coloro i quali ricoprono funzioni di amministrazione, gestione e controllo, i dipendenti e i collaboratori, nonché tutti i soggetti che intrattengono rapporti di qualsiasi genere con ETS (d’ora in avanti i “Destinatari”)

L’osservanza del Codice è fondamentale al fine di poter garantire il buon funzionamento, l’affidabilità e la reputazione della Fondazione, in modo da prevenire comportamenti illeciti ed evitare qualsiasi coinvolgimento di ETS o dei

suoi componenti nella realizzazione di condotte penalmente rilevanti o anche solo moralmente riprovevoli.

La Fondazione si impegna a garantire la massima diffusione del presente Codice tra tutti i suoi componenti e tra tutti coloro che intrattengono rapporti con ETS.

In particolare, il compito di diffondere e garantire la conoscenza dei contenuti del Codice è affidato alla Commissione Affari Legali, i cui componenti avranno cura di predisporre i meccanismi atti a porre tutti i Destinatari nella condizione di conoscerne i contenuti.

2.2 Commissione Affari legali e Flussi informativi

A tutti i Destinatari è fatto obbligo di osservare diligentemente le disposizioni del Codice, astenendosi da ogni comportamento ad esse contrario, nonché di riferire tempestivamente alla Commissione Affari Legali, tramite la casella di posta elettronica del suo Presidente (a.simbari@dfslex.it), qualsiasi notizia o informazione relativa ad eventuali presunte violazioni del presente Codice.

Per la completa osservanza ed interpretazione del Codice, i Destinatari possono sempre rivolgersi alla Commissione Affari Legali, nelle persone del suo Presidente e dei componenti.

La Commissione Affari Legali avrà il compito di:

 

  • Gestire, approfondire e verificare il contenuto del Codice, al fine di segnalare la necessità di adeguamenti a seguito di evoluzioni normative e/o dell’operatività della Fondazione;
  • Supportare operativamente i Destinatari nella interpretazione e nell’attuazione del Codice;
  • Verificare, controllare e segnalare i casi di violazione delle norme scritte, in modo che si possa provvedere, nel caso di infrazioni, all’adozione delle misure opportune, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti;
  • Proteggere e assistere i soggetti che segnalano comportamenti non conformi al Codice, tutelandoli da pressioni, ingerenze, intimidazioni e ritorsioni, nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di whistleblowing;
  • Riferire annualmente circa lo stato di efficacia e di attuazione del Codice.

 

L’inosservanza delle norme contenute nel Codice comporta l’applicazione di una delle misure disciplinari di seguito elencate al paragrafo 7.

3 - Missione, scopi e principi della Fondazione

La Fondazione è stata costituita il 15 dicembre 2020 con lo scopo di favorire il progresso nella ricerca scientifica e medica in ambito cardiovascolare.

In particolare, la Fondazione mira ad agevolare l’inserimento dei giovani nella ricerca scientifica, a favorire il dialogo tra la comunità scientifica e la società civile ed a diffondere il valore della ricerca.

Per il raggiungimento di questi scopi, ETS ispira il proprio operato ai seguenti principi:

  • l’universalità della scienza;
  • la libertà e la responsabilità nella scienza;
  • l’integrità della ricerca scientifica;
  • la qualità e la sicurezza nella ricerca e nelle cure;
  • la professionalità dei ricercatori, dei medici e degli operatori della sanità;
  • la promozione della prevenzione nella gestione della salute.

4 - Valori etici della Fondazione

4.1 Legalità

I Destinatari sono tenuti al rispetto delle leggi e, in generale, di tutte le normative vigenti in materia sanitaria e non. I Destinatari sono, inoltre, tenuti al rispetto dei regolamenti, delle procedure e delle istruzioni impartite dalla Fondazione.

 

4.2 Correttezza

Tutte le azioni e le operazioni compiute ed i comportamenti tenuti da ciascuno dei Destinatari nello svolgimento del proprio incarico o funzione sono ispirati ai principi di trasparenza, correttezza e rispetto reciproco, nonché al rispetto delle regole deontologiche, peritali e professionali, eventualmente applicabili

 

4.3 Trasparenza

I Destinatari sono tenuti a rispettare la trasparenza, intesa come chiarezza, completezza e pertinenza delle informazioni, evitando situazioni ingannevoli nelle operazioni compiute per conto di ETS.

 

I Destinatari si impegnano altresì a fornire in maniera chiara, completa e accurata tutte le dovute informazioni e a verificare preventivamente che tutto quanto comunicato all’esterno e all’interno della Fondazione sia veritiero e completo.

 

4.4 Riservatezza

I Destinatari assicurano la riservatezza delle informazioni conosciute in occasione delle operazioni compiute per conto della Fondazione.

 

Essi sono tenuti a trattare i dati e le informazioni della Fondazione esclusivamente nell’ambito e per i fini delle proprie attività lavorative e, comunque, a non divulgare informazioni sensibili o riservate senza l’esplicito consenso degli interessati e senza l’autorizzazione della Fondazione.

 

4.5 Rispetto della dignità della persona

I Destinatari rispettano i diritti fondamentali delle persone tutelandone l’integrità morale e garantendo eguali opportunità.

Nelle relazioni interne ed esterne non sono ammessi comportamenti che abbiano un contenuto discriminatorio basato su opinioni politiche o sindacali, religiose, origini razziali o etniche, nazionalità, età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute.

5 - Regole di comportamento nelle relazioni interne

5.1 Consiglio di Amministrazione

I componenti del Consiglio di Amministrazione, nella consapevolezza della propria responsabilità, oltre che al rispetto della legge e dello statuto sono tenuti all’osservanza di quanto contenuto nel presente Codice.

A costoro è richiesto:

 

  • di tenere un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza con le istituzioni pubbliche, i soggetti privati, le associazioni economiche e le forze politiche, fornendo informazioni corrette e necessarie per le attività di controllo interne ed esterne;

 

  • di tenere comportamenti ispirati ai principi di integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti della Fondazione;

 

  • una partecipazione assidua ed informata;

 

  • la consapevolezza del ruolo;

 

  • spirito critico nello svolgimento della propria missione;

 

  • di valutare e dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità di funzioni, incarichi o posizioni all’esterno e all’interno della Fondazione.

 

5.2 Obblighi   di   coloro che operano nell’interesse della Fondazione

Le azioni, operazioni o qualsiasi forma di attività posta in essere da coloro che operano nell’interesse di ETS si conformano, rispettivamente all’ambito di competenza e responsabilità, al più rigoroso rispetto dei principi di legalità, imparzialità, correttezza, trasparenza, lealtà e buona fede.

 

Nello svolgimento delle proprie attività, i soggetti di cui sopra devono essere informati da spirito di collaborazione e rispetto reciproco.

 

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato con responsabilità ed unicamente per lo svolgimento delle attività della Fondazione.

 

A tutti i soggetti che operano all’interno e/o all’esterno della Fondazione è fatto divieto di accettare o sollecitare promesse o versamenti di denaro al di fuori delle attività e degli scopi della Fondazione, nonché a disporre o ricevere benefici, esercitare pressioni o effettuare prestazioni di qualsiasi natura finalizzati a concedere a terzi vantaggi di qualsiasi tipologia.

 

5.3 Norme di comportamento per il responsabile di fund raising

 

Il responsabile delle attività di raccolta fondi (fund raiser) agisce secondo i seguenti principi comportamentali:

 

  • divieto di porre in essere attività che danneggino altre organizzazioni;

 

  • divieto di porre in essere attività che siano in conflitto con le disposizioni etiche di ETS di cui al presente Codice, garantendo la massima trasparenza e correttezza nei confronti del donatore e favorendo ed implementando l’adozione di tali principi all’interno dell’organizzazione;

 

  • astensione, nelle attività di raccolta fondi, da contatti e rapporti con aziende e/o potenziali donatori i cui comportamenti non sono coerenti con gli scopi e i principi di ETS, per come descritti al presente Codice;

 

  • impegno a fornire tempestiva evidenza di eventuali conflitti di interesse potenziali o reali;

 

  • obbligo, nell’attività di fund raising, di rifiutare e non effettuare in favore di terzi promesse e/o offerte indebite di denaro, di doni, di altri benefici o altre utilità atte ad influenzare l’indipendenza del giudizio della controparte;

 

  • rispetto della privacy dei donatori e della riservatezza delle informazioni raccolte nell’adempimento dei propri obblighi professionali.

 

5.4 Conflitti di interesse

Nello svolgimento di tutte le attività, i Destinatari evitano situazioni di conflitto di interessi.

 

Per conflitto di interessi si intende l’ipotesi in cui il Destinatario persegua un interesse proprio o di terzi diverso da quello della Fondazione o compia attività o intrattenga rapporti con terzi che possano interferire con la sua capacità di agire o di assumere decisioni nell’esclusivo interesse della stessa.

In ipotesi di conflitto di interesse, anche solo potenziale, i Destinatari del presente Codice informano senza indugio il proprio responsabile o referente o, in assenza, la Commissione Affari legali, conformandosi alle decisioni da questi ultimi assunte.

 

5.5 Salute e sicurezza sul lavoro

Nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 9 aprile 2008, n 81, ETS, a garanzia della integrità del proprio personale, promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi nei propri ambienti di lavoro, assicurando condizioni di lavoro sicure, salubri e rispettose della dignità individuale.

6 - Regole di comportamento nelle relazioni esterne

6.1 Rapporti con i fornitori

Nei rapporti commerciali attivati con eventuali fornitori, la Fondazione si attiene ai principi del presente Codice ed alle procedure aziendali.

La Fondazione si impegna a negoziare in buona fede e in modo trasparente con tutti i potenziali fornitori. La scelta dei fornitori è basata su criteri oggettivi e documentabili, riguardanti la qualità e il prezzo del bene o del servizio, nonché delle garanzie di assistenza e tempestività.

La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza e trasparenza.

 

6.2 Rapporti con collaboratori, ricercatori e consulenti

I collaboratori a qualunque titolo, i ricercatori ed i consulenti della Fondazione sono tenuti, nell’esecuzione del rapporto contrattuale instaurato con la Fondazione o dell’incarico dalla stessa ricevuto, a rapportarsi secondo correttezza, buona fede e lealtà, rispettando, per quanto loro applicabili, le previsioni del presente Codice, i regolamenti, le procedure e le istruzioni impartite dalla Fondazione

La Fondazione procede all’individuazione ed alla selezione dei collaboratori, dei ricercatori e dei consulenti con assoluta imparzialità, autonomia ed indipendenza di giudizio, senza accettare alcun condizionamento o compromesso di qualsiasi natura diretti a realizzare od ottenere favori o vantaggi.

A tal fine, la Fondazione considera unicamente la competenza professionale, reputazione, indipendenza, capacità organizzativa, correttezza e puntuale esecuzione delle obbligazioni contrattuali e degli incarichi affidati.

 

6.3 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con enti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse, la Fondazione rispetta rigorosamente la normativa comunitaria, nazionale, internazionale applicabile. In generale, i rapporti con la Pubblica Amministrazione o con gli enti che svolgono attività di carattere pubblicistico devono espletarsi con la massima trasparenza, integrità, imparzialità e indipendenza. Nell’ambito dei suddetti rapporti è vietato promettere, erogare o ricevere favori, somme e benefici di altra natura, allorché essi siano finalizzati ad ottenere vantaggi impropri.

La Fondazione non si farà rappresentare, nell’ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da soggetti che possano trovarsi in una condizione di conflitto di interesse.

Qualora la Pubblica Amministrazione o enti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse intendano supportare il finanziamento dell’attività della Fondazione, quest’ultima si impegna a comunicarlo all’esterno in modo chiaro, completo e trasparente. Tale comunicazione è finalizzata esclusivamente a informare, sensibilizzare e coinvolgere i destinatari sui temi della raccolta, destinazione e utilizzo dei fondi.

 

6.4 Rapporti con gli organi di informazione

I rapporti con la stampa e i mass-media sono di regola intrattenuti esclusivamente dalle funzioni della Fondazione a ciò deputate. Tutti gli interventi di comunicazione esterna debbono essere preventivamente autorizzati.

 

Coloro tra i Destinatari che dovessero comparire ad incontri, riunioni o manifestazioni pubbliche sono tenuti a farlo a titolo esclusivamente personale e, comunque, non potranno utilizzare nome e marchio della Fondazione, salvo specifica autorizzazione della stessa.

7 - Sanzioni disciplinari

La definizione di un sistema sanzionatorio costituisce condizione necessaria per la corretta ed effettiva applicazione del presente Codice Etico.

 

L’applicazione delle sanzioni disciplinari è sempre indipendente dall’esito di eventuali procedimenti penali e/o civili che l’Autorità Giudiziaria abbia eventualmente avviato nelle ipotesi in cui le condotte da censurare valgano anche ad integrare un illecito o una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

 

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l’autore della violazione e la Fondazione, nonché del ruolo e della responsabilità dell’autore e della gravità della violazione commessa. Più in particolare, le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento relativo all’azione/omissione, nonché di eventuali casi di recidiva; deve essere altresì considerata l’attività lavorativa svolta dall’interessato e la relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Potranno quindi essere irrogate, a seconda della gravità del fatto e dell’elemento soggettivo (colpa lieve, colpa grave, dolo) che lo ha connotato, le seguenti sanzioni progressive:

 

  • richiamo o avvertimento verbale, laddove la condotta accertata sia di natura lieve e non pregiudichi l’attività della Fondazione ed il suo autore l’abbia commessa con colpa lieve;

 

  • diffida, in caso di recidiva di condotta meritevole di richiamo verbale ovvero di comportamenti con un grado di gravità maggiore e/o connotati da dolo;

 

  • espulsione dalla Fondazione / interdizione da ogni interazione con la Fondazione, nel caso di reiterazione di comportamenti illeciti a seguito della sanzione della diffida ovvero di condotte che, per la loro gravità e/o per il grado di dolo, siano ritenute incompatibili con la permanenza del Destinatario all’interno della Fondazione ovvero con la prosecuzione di qualsiasi tipo di rapporto con la Fondazione.

 

7.1 Commissione disciplinare

L’irrogazione delle sanzioni compete ad una Commissione disciplinare composta dai Presidenti delle varie Commissioni della Fondazione nonché, a rotazione, da un componente del Comitato Scientifico. Ogni decisione della Commissione disciplinare ha effetto immediato.

 

Le segnalazioni di condotte contrarie al presente Codice, una volta pervenute al Presidente della Commissione Affari Legali o a qualsiasi altro soggetto, saranno immediatamente trasmesse alla Commissione Disciplinare per una pronta istruttoria. A tal fine, la Commissione Disciplinare potrà svolgere attività mirate all’accertamento dei fatti, quali acquisizione di documenti, assunzione di testimonianze e audizione del soggetto nei cui confronti viene mossa la contestazione.

La tua fiducia in noi è la nostra forza.

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